Bottega del Mondo
                                                    Progetto assicurativo dedicato alle Botteghe del Commercio Equo e Solidale
                                            
                    La copertura assicurativa strutturata dal Consorzio CAES tutela i bisogni assicurativi per tutte le attività svolte dalle Botteghe del Commercio Equo e Solidale.
Data la molteplicità delle attività svolte da una Bottega del Commercio Equo e Solidale, la tutela assicurativa è articolata nelle seguenti aree:
- Tutela dell'esercizio commerciale (Incendio ed altri danni ai beni, Furto, Cristalli, ecc.)
 
- Tutela della Responsabilità Civile verso Terzi e dipendenti
 
- Tutela Infortunio e Malattia per i volontari; insieme alla Responsabilità Civile Verso Terzi risponde agli obblighi assicurativi previsti dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/17)
 
- Tutela Infortuni per i dipendenti
 
                                            
                                                                                                                                                                                                                            
                                    
                                        
                                            
                                            
                                                Qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al pagamento del premio, a condizione che in tale periodo non sia avvenuto alcun sinistro. Per esercitare il diritto di ripensamento è necessario effettuare una richiesta per iscritto da spedire a mezzo lettera raccomandata A.R. all’intermediario che ha collocato il contratto o alla Società ASSIMOCO Assicurazioni S.p.A. congiuntamente alla dichiarazione di non aver subito o causato sinistri nel periodo di validità del contratto ed indicazione del codice IBAN per il rimborso.
ASSIMOCO Assicurazioni S.p.A. provvederà al rimborso della parte di premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta. Qualora si sia verificato un sinistro la clausola di ripensamento non sarà applicabile e nel caso di dichiarazione non veritiera, ASSIMOCO Assicurazioni S.p.A. si rivarrà nei confronti del Contraente per le spese sostenute.  
Diritto di ripensamento
                                             
                                            
                                         
                                     
                                 
                                                                                                        
                    
                                            
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