26 Settembre 2016

Disdetta e diritto di recesso. Ovvero, come chiudere un contratto assicurativo

Nel dicembre 2012, con l'entrata in vigore del "Decreto Sviluppo Bis", è stata abolita la clausola del "tacito rinnovo" sui contratti RCA - Responsabilità Civile Autoveicoli, l'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore e natanti. E' pertanto decaduta la necessità di inviare per tempo la disdetta qualora non si voglia rinnovare il contratto, ed il rinnovo può ora avvenire solo dietro consenso esplicito dell'assicurato, non più per "silenzio assenso".

Questa nuova regola, che rappresenta un vantaggio significativo per il consumatore, vale però solo per le polizze RC Auto. Restano infatti invariate le norme relative al rinnovo delle polizze dei rami elementari, e quindi l'obbligo di disdetta da parte del contraente, secondo le condizioni contrattuali di ogni specifica polizza assicurativa. In mancanza di disdetta, pertanto, l’assicurazione di durata non inferiore a un anno, è prorogata di un anno e così successivamente.

L’unica prescrizione esistente e vincolante in materia di durata del preavviso per la disdetta di contratti che si rinnovano tacitamente alla loro scadenza, prevede che il preavviso non sia troppo lungo, ma non viene fornita alcuna indicazione sul numero dei giorni, che il mercato assicurativo ha abbastanza uniformemente stabilito in 60 giorni, benché esistono ancora casi in cui ne sono richiesti 90, mentre tutte le polizze CAES-ASSIMOCO prevedono un preavviso di soli 30 giorni, fin da prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

Il Contraente/Assicurato ha pertanto facoltà di dare disdetta ad ogni scadenza annuale, inviandoci la richiesta mediante lettera raccomandata A/R, o con posta elettronica certificata (PEC), purché firmata dal legale rappresentante legale, almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

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