29 Giugno 2016

La scadenza della polizza e i 15 giorni successivi

Qual'è il “ruolo” dei 15 giorni successivi alla data di scadenza della polizza?

Il Codice Civile, all’art. 1901(Mancato pagamento del premio), prevede che la copertura assicurativa abbia effetto dalle ore 24.00 (e non dalle ore 0.00) del giorno di decorrenza indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; diversamente ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Sull’avviso di scadenza che ricevi sta scritto:

“in assenza del versamento del premio entro la data di scadenza comprensiva del periodo di comporto di 15 giorni …”

“in assenza del versamento del premio entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza…”

Il periodo che intercorre tra la data di scadenza ed il quindicesimo giorno successivo, viene detto periodo di comporto. In questi quindici giorni la copertura di polizza è comunque operante, fatto salvo che il pagamento venga effettuato entro tale periodo di comporto.

Per esempio: se il sinistro si verifica il 14° giorno successivo alla scadenza e il pagamento avviene il 15° giorno, il sinistro è indennizzabile perché la copertura assicurativa va in decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di scadenza (e non dalle ore 24.00 del 15° giorno). Se il sinistro, invece, si verifica il 14° giorno successivo alla scadenza e il pagamento avviene il 16° giorno, il sinistro non è indennizzabile perché la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del 16° giorno, che non rientra nel periodo di comporto.

La durata del periodo di comporto è generalmente di 15 giorni (per le polizze di Responsabilità Civile, le RC auto, le Multirischi per il Volontariato), ma per alcuni prodotti risulta essere di 30 giorni (per esempio le polizze Infortuni e Vita).

La polizza RC Auto merita un ulteriore approfondimento. Da gennaio 2013 è stato abolito il tacito rinnovo per le polizze RCA: il contraente può quindi cambiare compagnia senza l’obbligo di mandare disdetta alla compagnia con cui era assicurato in precedenza (ricordiamo che l’obbligo di disdetta, rimane invece per tutti gli altri contratti non auto). Prima dell’abolizione del tacito rinnovo (ovvero prima del gennaio 2013), le normative prevedevano la validità dei quindici giorni di comporto solo in caso di rinnovo con la stessa compagnia. Dopo questa data, è stato invece stabilito da una Circolare del Ministero delI’Interno che “tutte le compagnie sono obbligate a garantire la copertura per i quindici giorni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dal fatto che l’automobilista rinnoverà con la medesima compagnia”. Ovviamente sarà necessario dimostrare, in caso di sinistro, di aver stipulato una polizza con un’altra compagnia e quindi di essere in copertura.

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