30 Giugno 2017

Le prove del sinistro: quali sono e come conservarle

Al verificarsi di un sinistro, le prove del danno costituiscono un elemento essenziale. Entriamo nel merito di quali siano queste prove e di come vadano conservate, distinguendo il caso di danno a cose e di danno a persone.

Rispetto ai danni a cose (riguardano i titolari di polizze Multirischi Abitazione/Multirischi Danni ai Beni e Responsabilità Civile o garanzie simili a queste)
Generalmente il sinistro viene constatato da parte di un perito, inviato dalla compagnia assicurativa a seguito della denuncia. In questo caso è lui stesso ad accertare direttamente il danno alla cosa (sia essa, per esempio, un tubo della propria abitazione oppure la carrozzeria di un’auto). Ci sono però situazioni contingenti nelle quali l’assicurato ha la necessità di riparare la cosa danneggiata in tempi molto rapidi. In queste situazioni, è necessario fornire alla compagnia assicurativa:

  • documentazione fotografica della cosa danneggiata prima di procedere con la riparazione. Le fotografie, che vanno inviate possibilmente tramite e-mail alla nostra agenzia (sconsigliamo l’invio con fax), devono essere a colori e nitide e devono mostrare bene in evidenza la cosa danneggiata. In certi casi, se dovessero mancare le fotografie non sarebbe possibile accertare il danno (ad esempio, per il sinistro che riguarda i cristalli dell’auto).
  • fattura di riparazione del danno, sulla base della quale la compagnia indennizzerà il sinistro. Nel caso in cui l’oggetto danneggiato venga riparato, l’assicurato dovrebbe inoltre, nel limite del possibile, conservarne eventuali parti sostituite, per consentirne una possibile visione del perito.

Rispetto ai danni a persone (riguardano i titolari di polizze Infortuni in tutte le loro varianti: Multirischi del Volontariato, Infortuni Individuale, Infortuni per utenti/soci/volontari, ecc.)
Al termine delle cure mediche in seguito ad un infortunio (sinistro già aperto), è necessario fornire prova documentale di ogni spesa sostenuta. Le spese possono quindi riguardare l’acquisto di medicinali e gli esami/interventi/visite/terapie a cui ci si è dovuti sottoporre.
Non basta però fornire alla compagnia la sola ricevuta/fattura dell’acquisto o della prestazione: ad ogni documento fiscale è necessario allegare la relativa prescrizione del medico (sia egli curante o specialista) con l’indicazione della patologia in essere.
Con riferimento alle prestazioni, quindi, considerando che spesso la prescrizione viene ritirata al momento del pagamento presso la struttura sanitaria a cui ci si rivolge, bisogna aver cura di conservarne una fotocopia per beneficiare del rimborso.
Inoltre, se si acquistano medicinali (o ad esempio tutori), i relativi scontrini devono essere fiscali e riportare chiaramente il nome del prodotto acquistato (e non solamente il suo codice identificativo).

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